Statuto

Art. - 1 - Denominazione
E' costituito con il presente atto, il consorzio volontario di ricerca con rilevanza esterna denominato: "CONSORZIO PROGEN".

Art. 2 - Sede
1. Il Consorzio ha sede legale presso l' Università degli studi di Bologna in Via Zamboni 33, Bologna.
2. Il Consorzio ha facoltà di istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

Art. 3 - Scopo e finalità del Consorzio
1. Il Consorzio, esclusa ogni finalità di lucro, ha lo scopo di pianificare, di svolgere e di promuovere, mediante l'apporto coordinato degli enti e delle istituzioni ad esso aderenti, ovvero mediante accordi con enti esterni, ricerca scientifica e formazione e divulgazione scientifica nel campo della Genomica, con particolare riguardo a quei settori delle nuove biotecnologie basata sulla conoscenza della sequenza completa del genoma di vari organismi e microorganismi.

2. Il Consorzio si propone inoltre di fornire servizi per la formulazione, la valutazione e la realizzazione di progetti di ricerca nel campo della Genomica che siano richiesti da istituzioni o da enti pubblici o privati sia in ambito nazionale che internazionale.

3. Perseguendo tali finalità di incentivo allo scambio di informazioni scientifiche e di sviluppo della ricerca il Consorzio non persegue fini di lucro, e gli eventuali utili derivanti dalle attività dello stesso saranno reinvestiti nelle attività interne di ricerca scientifica, di formazione e di divulgazione.

4. L'attività giuridica del consorzio è esercitata in proprio nome e conto e solo su delega esplicita risultante da atto scritto potrà essere esercitata per conto del singolo consorziato.

Art. 4 - Proprietà intellettuale delle scoperte
Ciascun consorziato è titolare del diritto di autore (art. 2575 s.s cod. civ.) e del diritto di brevetto (art. 2584 s.s. cod. civ) in relazione alle scoperte da esso effettuate nell' AMBITO DEI PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DIRETTAMENTE O INDIRETAMENTE DAL CONSORZIO.

Art. 5 - Durata
La durata del Consorzio è fissata fino al 31/12/2010. Il Consorzio potrà essere anticipatamente sciolto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 6 - Quote di partecipazione e Fondo consortile
1. I consorziati partecipano al Consorzio distinti nelle seguenti categorie:
a) Consorziati di natura pubblica:
i. enti pubblici;
ii. società di capitali controllate da enti pubblici
attraverso una partecipazione al capitale superiore al 50%;
iii. organismi diversi da società di capitali controllate da enti pubblici in virtù di una partecipazione maggioritaria nell'Assemblea dei soci o nel corrispondente organo deliberativo.
b) Consorziati privati:
Rientrano in questa categoria gli enti di natura privata che svolgano attività attinenti al campo della genomica.
2. I fondatori del presente Consorzio appartengono ad entrambe le categorie di cui al punto precedente e sono di seguito elencati:
BioGeM s.c.a.r.l.
CEINGE Biotecnologie Avanzate S.C.a r.l.
Chiron, Siena
CINECA - Consorzio Interuniversitario per la Gestione del Centro di Calcolo dell'Italia Nordorientale.
Consorzio Interuniversiatario per le Biotecnologie - Trieste
Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (Istituto FIRC di Oncologia Molecolare)
- Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - ONLUS;
Fondazione Telethon, Istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM)
Istituto Mario Negri;
- Consorzio Mario Negri Sud
Istituto Europeo di Oncologia Srl
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - IST di Genova
Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare "P. Angeletti" spa
Science Park Raf SpA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - S.I.S.S.A;
- Università degli Studi di Napoli - Federico II°
Seconda Università degli Studi di Napoli
Universita' degli Studi di Bologna
Universita' degli Studi di Catania
Universita' degli Studi di Milano
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Università degli Studi di Padova
Università di Roma Tor Vergata
Università degli Studi di Firenze;
Università degli Studi di Siena;
Università degli Studi Milano-Bicocca;
Fondazione Andrea Cesalpino;
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Milano;
Stazione Zoologica Anton Dolirn;
Pharmacia & Upjohn spa
Istituto Giannina Gaslini.
3. Il fondo consortile è inizialmente fissato in Euro 160.101,48 (centosessantamilacentouno virgola quarantotto) diviso in n. 23 (ventitrè) quote del valore di Euro 5.164,56 (cinquemilacentosessantaquattro virgola cinquantasei) ciascuna. Ciascun consorziato sarà sottoscrittore di una quota. Il fondo consortile può essere ampliato di tante quote quanti saranno i nuovi consorziati. Ciascun consorziato non risponderà delle obbligazioni consortili oltre i limiti del proprio conferimento.

4. E' prevista altresì una contribuzione per le spese di esercizio di Euro 2582,28 (duemilacinquecentottantadue virgola ventotto) da versare per tutti gli anni di partecipazione successivi al primo.

5. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda consorziata a qualsiasi titolo intervenuto. Tuttavia, il Comitato Direttivo può deliberare, entro 30 giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dell'azienda consorziata.

Art. 7 - Ammissione di nuovi consorziati
1. Possono essere ammessi al Consorzio, secondo le modalità appresso indicate, altri organismi, pubblici o privati, che possano contribuire, ad insindacabile giudizio dell'Assemblea, alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio.
2. Gli organismi che desiderano entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta, corredata di adeguata documentazione, al Comitato Direttivo.
3. Il nuovo consorziato dovrà partecipare al fondo comune per la quota versata.
4. L'accoglimento della domanda viene deliberata dall'Assemblea con voto favorevole dei due terzi delle quote presenti o rappresentate.
5. Il nuovo consorziato, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, provvede al versamento del contributo di partecipazione al fondo consortile.
6. Il Comitato Direttivo può prevedere, attraverso apposito Regolamento, l'adesione di enti ed organizzazioni con lo status di "affiliato". L'affiliato condivide le finalità del presente statuto e può stabilire con il Consorzio rapporti di collaborazione privilegiati, ma non possiede quote, non partecipa al fondo consortile e non ha diritto di voto nell'Assemblea.

Art. 8 - Recesso ed esclusione
1. Il recesso del consorziato è ammesso; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata con ricevuta di ritorno e diventa efficace alla ricezione. 2. La perdita della qualità di consorziato produce l'immediata cessazione di qualsiasi rapporto assunto a mezzo del Consorzio stesso. 3. Qualora il consorziato abbia assunto impegni i cui effetti si producano anche in epoca successiva all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque adempiuti. Nessuna pretesa puo' essere avanzata nei confronti del recedente da parte degli altri componenti il consorzio che abbiano avuto relazioni con il socio recedente.

4. L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che non sia in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente contratto o a quelle assunte per suo conto dal Consorzio. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea.

5. In caso di recesso o di esclusione il consorziato non ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione al fondo consortile, né delle altre somme eventualmente versate ad altro titolo.

Art. 9 - Organi del Consorzio
1. Sono organi del Consorzio: a) L' Assemblea
b) Il Comitato Direttivo
c) il Presidente e il Vice-presidente;
d) il Comitato dei Garanti.

Art. 10 - Assemblea
1. L'Assemblea ordinaria è composta da un rappresentante per ciascun ente consorziato. E' convocata dal Presidente su richiesta del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 15 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione del giorno, del luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta del Comitato Direttivo, laddove quest'ultimo lo ritenga necessario, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 15 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione del giorno, del luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza.. La convocazione dell' assemblea straordinaria può, altresì, essere richiesta da un terzo dei consorziati o da un terzo del Comitato Direttivo. In tale ipotesi il Presidente deve procedere entro 10 giorni dalla richiesta alla convocazione dell'Assemblea con le modalità suddette.

3. L'Assemblea si riunisce presso la sede del Consorzio o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

4. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata a mezzo telegrafico, telefax o e-mail ed il termine di preavviso è ridotto a 7 giorni.

5. L'Assemblea è ritenuta comunque valida se sono presenti tutti i consorziati anche se convocati informalmente.

6. Ogni consorziato partecipa all'Assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato, la cui veste può essere assunta anche da un altro consorziato. In quest'ultimo caso, il numero delle deleghe è limitato a due.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente o in caso di assenza di questo dal consigliere più anziano di età. 8. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea. I verbali sono trascritti in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

9. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle precedenti disposizioni si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

Art. 11 - Assemblea ordinaria
1. L'Assemblea ordinaria:
a) elegge i membri del Comitato Direttivo, secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 2 nonchè il Presidente;
b) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale;
c) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;
d) approva i programmi di attività del Consorzio;
e) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al Presidente ed al Vice presidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del Comitato Direttivo;
f) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari, delibera sull'ammissione dei nuovi soci e le conseguenti modifiche delle quote consortili; delibera sull'istituzione di eventuali sedi secondarie;
h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione unitamente al programma di attività e del bilancio consuntivo.
3. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà dei consorziati e delibera a maggioranza dei presenti, ad eccezione dei casi in cui il presente Statuto disponga diversamente.

Art. 12 - Assemblea straordinaria
1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sull'ammissione o esclusione di nuovi consorziati, sullo scioglimento del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. Le sue deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti o dei rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.
3. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio, le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le attività sociali, deve essere destinato a istituti universitari pubblici e/o centri di formazione professionale pubblici.

Art.13 - Comitato Direttivo
1. Il Comitato Direttivo del Consorzio è composto da 5 (cinque) membri: il Presidente, il Vice-presidente e 3 (tre) componenti. I membri del Comitato possono essere eletti anche al di fuori delle organizzazioni consorziate.
2. Il Comitato Direttivo viene nominato dall'Assemblea tra soggetti esperti nel campo della gestione di organismi di ricerca che possiedano competenza manageriale.
3. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più dei membri del Comitato, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione, entro 60 (sessanta) giorni.
5. Il Comitato Direttivo è convocato mediante invito scritto (lettera, telegramma, telefax, e-mail) dal Presidente ed in caso di impedimento dal Vice presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal componente piu' anziano di età tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti. In questo caso il Comitato dovra' essere convocato entro 20 (venti) giorni dalla richiesta stessa.
6. La convocazione è inviata non meno di 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei in modo che i suoi componenti ne siano informati almeno 2 (due) giorni prima della riunione. La convocazione è ritenuta comunque valida se sono presenti tutti i membri del Comitato anche se convocati informalmente.
7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. Le riunioni del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice presidente e in sua mancanza dal consigliere più anziano di età.
9. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Comitato Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 14 - Funzioni del Comitato Direttivo
1. Il Comitato Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non siano riservati all'Assemblea ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.
2. Il Comitato Direttivo può altresì delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.
In assenza di tali deleghe esplicite è il Presidente ad occuparsi dell'attuazione di quanto deliberato dal Comitato Direttivo; inclusi tutti gli atti di ordinaria amministrazione che si rendessero necessari alla gestione dell'ente.

3. Spetta tra l'altro al Comitato Direttivo:
a) dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea;
b) predisporre il bilancio, preventivo e consuntivo nonché la relazione illustrativa;
c) predisporre regolamenti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
d) adottare i programmi di attività e di investimento;
e) deliberare sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del Consorzio; f) deliberare sulle proposte di convenzione con enti pubblici e privati ed altri organismi utili al raggiungimento degli scopi sociali;
h) porre in essere gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o del presente statuto siano riservati ad altri organi del Consorzio;
i) proporre l'istituzione di sedi secondarie;
l) il Comitato Direttivo può nominare, durante il proprio mandato e limitatamente alla durata di esso, fino a 5 (cinque) componenti del Comitato stesso, i quali tuttavia non avranno diritto di voto.
4. Il Comitato Direttivo deve nominare un Comitato dei Garanti ed il Presidente di tale Comitato, secondo i disposti dell'Art. 16, qualora si trovi nella condizione di dover assegnare fondi a progetti di ricerca che non hanno già un vincolo di assegnazione ad uno o più progetti condotti dai consorziati. Il Comitato Direttivo stabilisce inoltre le risorse finanziarie a disposizione del Comitato dei Garanti per l'espletamento della sua funzione.
5. Il Comitato Direttivo provvede alla predisposizione di un programma di attività, su base semestrale, o annuale o pluriennale, corredati di un programma finanziario che sottopone all'Assemblea per l'approvazione e predispone relazioni trimestrali sullo stato, di avanzamento dello stesso che comunica a tutti i consorziati.
6. I verbali delle riunioni del Comitato Direttivo sono trascritti sull'apposito libro e sono firmati da chi le presiede.

Art. 15 - Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea; dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
2. Il Vice presidente è nominato dal Presidente e dura in carica per la durata del primo ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori e nei confronti dei terzi ha la firma sociale.
4. Il Presidente provvede all'apertura e chiusura di conti correnti, compie prelevamenti e versamenti in conti correnti bancari c/o postali del Consorzio, effettua le operazioni di pagamento e riscossione nei confronti di tutti, anche di enti e amministrazioni pubbliche.
5. Presiede le riunioni degli organi collegiali e rappresenta il Consorzio con le pubbliche amministrazioni.
6. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni a lui attribuite sono svolte dal Vice presidente ed in sua assenza dal componente più anziano di età.
7. La firma degli atti da parte del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento o assenza del Presidente.

Art. 16 - Comitato dei Garanti
1. Il Comitato dei Garanti viene nominato ogni volta che il Consorzio sia chiamato a fornire servizi per la gestione di fondi pubblici assegnati al consorzio dal Ministero competente e che non abbiano già un vincolo di assegnazione ad uno o piu' progetti condotti dai consorziati
2. Il Comitato dei Garanti e' composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri con decisione sul punto dell' assemblea Nell' ambito di questo gruppo si nomina il Presidente. I membri ed il Presidente del Comitato dei Garanti devono essere scienziati di chiara reputazione internazionale, che vengono nominati anche su segnalazione di importanti Istituzioni di ricerca sovranazionali o internazionali. E' preclusa la partecipazione al Comitato dei garanti a:
a) tutti i membri, a qualsiasi titolo, degli organi Istituzionali del Consorzio, o a persone comunque ad essi collegate;
b) tutto il personale degli organismi consorziati ed alle persone in qualunque modo ad essi collegate;
c) scienziati che svolgano, o abbiano svolto nei 2 anni precedenti, attivita' di ricerca finanziate da enti pubblici o privati in Italia;
d) ogni persona la cui presenza nel Comitato dei Garanti possa delineare un conflitto d'interesse rispetto ai criteri di imparzialita' e trasparenza che devono ispirare l'operato di tale Comitato. I membri del Comitato dei Garanti si impegnano per scritto a non presentare progetti per finanziamenti pubblici nel campo della Genomica mentre sono in carica. Si impegnano inoltre a evitare ogni conflitto di interessi.
3. Il Comitato dei Garanti è nominato dal Comitato Direttivo, con un preciso mandato di tempo. Il Comitato dei Garanti resta in carica per la durata necessaria all'espletamento del suo mandato, come stabilito nell' atto di nomina da parte del Comitato Direttivo.
4. Il Comitato dei Garanti stabilisce i criteri scientifici della valutazione delle proposte, conduce autonomamente la valutazione di tali proposte, stabilisce la finanziabilita' delle proposte e l'entità del finanziamento, vigila sulla qualita' delle prestazioni erogate e sullo stato di avanzamento della ricerca, valuta i consuntivi scientifici ed economici, eventualmente approvandoli. Nell' espletamento del suo mandato il Comitato dei Garanti dispone di totale autonomia scientifica e decisionale ed il suo parere è vincolante.
5. Il Comitato dei Garanti dispone autonomamente delle risorse finanziare, messe a disposizione dal Comitato Direttivo, per l'espletamento della sua missione.
6. Il Comitato dei Garanti nomina al suo interno un Presidente del Comitato dei Garanti che mantiene i rapporti con il Comitato Direttivo, ed è responsabile per il corretto uso delle risorse finanziarie messe a disposizione del Comitato dal Comitato Direttivo.
7. Il Comitato dei Garanti puo' nominare esperti ad hoc per assistere nelle attivita' di valutazione dei progetti e di verifica delle prestazioni erogate. Gli esperti devono possedere le stesse caratteristiche dei membri del Comitato dei Garanti, come stabilito dal comma 2. Il Comitato dei garanti ha autonomia nello stabilire i compensi per questi esperti, nell'ambito delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Comitato Direttivo.

Art. 17 - Bilancio
1. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato tassativamente entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale del Consorzio e dalla nota illustrativa, redatti nelle forme previste dal Codice Civile.
4. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea che deve deliberare sulla loro approvazione.

Art. 18 - Clausola compromissoria
1. Eventuali controversie, tra i consorziati o tra costoro ed il Consorzio, concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto saranno definite mediante un arbitrato irrituale ed inappellabile, da rendersi in via equitativa, con decisione avente efficacia di negozio tra le parti.

2. Il Collegio arbitrale sarà composto di tre membri, dei quali due designati da ciascuna delle parti e il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente, sarà eletto in accordo dai primi due, o in assenza di accordo entro 45 giorni, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione ove il consorzio ha la sede principale. Gli arbitri così nominati giudicheranno senza formalità di procedura.

3. Nel caso di controversia tra più parti, i membri del Collegio arbitrale saranno scelti da tutte le parti. Qualora il numero degli arbitri risultasse pari, la nomina dell'arbitro mancante sarà rimessa al Presidente del Tribunale, che provvederà anche a designare il Presidente del Collegio.

F.to: Giovanni Romeo
" FEDERICO STAME Notaio